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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PROVVEDIMENTO 14 marzo 2001
Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici. (Provvedimento n. 8/P/2001). (GU n. 80 del 5-4-2001)


                                  IL GARANTE
                    per la protezione dei dati personali

      Nella  seduta  odierna,  con  la  partecipazione  del prof. Stefano
    Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente,
    del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e
    del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
      Visto  l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo
    e  del  Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e
    la  Commissione  incoraggiano  l'elaborazione  di  codici di condotta
    destinati  a  contribuire, in funzione delle specificita' settoriali,
    alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione
    della direttiva adottate dagli Stati membri;
      Visto l'art. 31, comma 1, lettera h), della legge 31 dicembre 1996,
    n.  675,  il  quale  attribuisce  al Garante il compito di promuovere
    nell'ambito   delle   categorie   interessate,   nell'osservanza  del
    principio  di  rappresentativita',  la  sottoscrizione  di  codici di
    deontologia  e di buona condotta per determinati settori, verificarne
    la  conformita'  alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame
    di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
    diffusione e il rispetto;
      Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di
    trattamento  dei dati personali per finalita' storiche, statistiche e
    di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1,
    il   quale   demanda   al   Garante   il  compito  di  promuovere  la
    sottoscrizione  di  uno  o  piu'  codici  di  deontologia  e di buona
    condotta  per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa'
    scientifiche   e   le   associazioni  professionali,  interessati  al
    trattamento dei dati per scopi storici;
      Visto  l'art.  7,  comma  5,  del  medesimo  decreto legislativo n.
    281/1999,  relativo  ad  alcuni profili che devono essere individuati
    dal codice per i trattamenti di dati per scopi storici;
      Visto   il  provvedimento  10 febbraio  2000  del  Garante  per  la
    protezione dei dati personali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
    46  del  25 febbraio  2000,  con  il  quale il Garante ha promosso la
    sottoscrizione  di  uno  o  piu'  codici  di  deontologia  e di buona
    condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi storici
    effettuati  da  archivisti  e  utenti ed ha invitato tutti i soggetti
    aventi  titolo a partecipare all'adozione del medesimo codice in base
    al  principio  di rappresentativita' a darne comunicazione al Garante
    entro il 31 marzo 2000;
      Viste   le  comunicazioni  pervenute  al  Garante  in  risposta  al
    provvedimento  del  10 febbraio  2000,  con le quali diversi soggetti
    pubblici   e   privati,   societa'   scientifiche   ed   associazioni
    professionali  hanno  manifestato  la  volonta'  di  partecipare alla
    redazione  del  codice  e  fra  i  quali  e'  stato  conseguentemente
    costituito  un apposito gruppo di lavoro composto da componenti della
    Commissione  consultiva  per le questioni inerenti la consultabilita'
    degli   atti  d'archivio  riservati,  del  Centro  di  documentazione
    ebraica,   del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,
    dell'Associazione     delle     istituzioni    culturali    italiane,
    dell'Associazione   nazionale  archivistica  italiana,  dell'Istituto
    nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, della
    Societa'  per  lo  studio  della  storia contemporanea, dell'Istituto
    storico  italiano  per l'eta' moderna e contemporanea, della Societa'
    per  gli  studi  di storia delle istituzioni, della Societa' italiana
    delle  storiche,  dell'Istituto  romano  per  la  storia d'Italia dal
    fascismo alla resistenza;
      Considerato  che  il  testo  del  codice  e' stato oggetto di ampia
    diffusione,  anche  attraverso  la  sua  pubblicazione su alcuni siti
    Internet, al fine di favorire il piu' ampio dibattito e di permettere
    la  raccolta  di  eventuali  osservazioni  e  integrazioni  al  testo
    medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;
      Vista  la  nota del 28 febbraio 2001 con cui il gruppo di lavoro ha
    trasmesso  il testo del codice di deontologia e di buona condotta per
    i  trattamenti  di  dati  personali  per  scopi  storici  approvato e
    sottoscritto in pari data;
      Rilevato  che  il  rispetto delle disposizioni contenute nel codice
    costituisce condizione essenziale per la liceita' del trattamento dei
    dati personali;
      Constatata la conformita' del codice alle leggi e ai regolamenti in
    materia  di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati
    personali,  ed in particolare all'art. 31, comma 1, lettera h), della
    legge   n.   675/1996,  nonche'  agli  articoli 6  e  7  del  decreto
    legislativo n. 281/1999;
      Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  1,  del decreto
    legislativo  n.  281/1999,  il  codice  deve  essere pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante;
      Rilevato  che anche dopo tale pubblicazione il codice potra' essere
    eventualmente  sottoscritto  da  altri  soggetti  pubblici e privati,
    societa' scientifiche ed associazioni professionali interessati;
      Vista la documentazione in atti;
      Viste  le  osservazioni  formulate dal segretario generale ai sensi
    dell'art.  15  del  regolamento  del  Garante n. 1/2000, adottato con
    deliberazione  n.  15  del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
        Relatore il prof. Ugo De Siervo;
                                   Dispone
    la  trasmissione  del codice di deontologia e di buona condotta per i
    trattamenti  di  dati  personali  per  scopi  storici  che  figura in
    allegato  all'ufficio  pubblicazione  leggi  e  decreti del Ministero
    della  giustizia  per  la  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica Italiana.
        Roma, 14 marzo 2001
                                                 Il presidente: Rodota'




Allegato



    CODICE  DI  DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI
                         PERSONALI PER SCOPI STORICI

                                  Preambolo

        I  sottoindicati  soggetti  pubblici  e  privati sottoscrivono il
    presente codice sulla base delle seguenti premesse:
          1)  Chiunque  accede  ad  informazioni  e  documenti  per scopi
    storici  utilizza  frequentemente  dati  di carattere personale per i
    quali la legge prevede alcune garanzie a tutela degli interessati. In
    considerazione  dell'interesse  pubblico  allo  svolgimento  di  tali
    trattamenti,  il  legislatore  -  con specifico riguardo agli archivi
    pubblici  e a quelli privati dichiarati di notevole interesse storico
    ai  sensi  dell'art.  36  del decreto del Presidente della Repubblica
    30 settembre  1963  n.  1409  - ha esentato i soggetti che utilizzano
    dati  personali  per le suddette finalita' dall'obbligo di richiedere
    il  consenso  degli  interessati  ai sensi degli articoli 12, 20 e 28
    della  legge  (legge  31 dicembre 1996, n. 675, in particolare l'art.
    27;  decreti  legislativi 11 maggio 1999, n. 135 e 30 luglio 1999, n.
    281,  in  particolare  art.  7, comma 4; decreto del Presidente della
    Repubblica  30 settembre  1963, n. 1409, e successive modificazioni e
    integrazioni).
        2)  L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed archivisti
    deve pertanto rispettare le previsioni di legge e quelle del presente
    codice  di  deontologia  e di buona condotta, l'osservanza del quale,
    oltre a rappresentare un obbligo deontologico, costituisce condizione
    essenziale  per  la liceita' del trattamento dei dati (art. 31, comma
    1,  lettera  h),  legge  31 dicembre  1996,  n.  675; art. 6, decreto
    legislativo 30 luglio 1999, n. 281).
        3)  L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare l'indagine,
    la  ricerca,  la  documentazione  e  lo  studio  ovunque  svolti,  in
    relazione a figure, fatti e circostanze del passato.
        4)  I trattamenti di dati personali concernenti la conservazione,
    l'ordinamento  e  la  comunicazione  dei  documenti  conservati negli
    archivi  di  Stato  e  negli archivi storici degli enti pubblici sono
    considerati   di   rilevante  interesse  pubblico  (art.  23  decreto
    legislativo 11 maggio 1999, n. 135).
        5)  La  sottoscrizione  del presente codice e' promossa per legge
    dal  Garante,  nel  rispetto  del principio di rappresentativita' dei
    soggetti  pubblici  e  privati  interessati. Il codice e' espressione
    delle  associazioni  professionali e delle categorie interessate, ivi
    comprese   le  societa'  scientifiche,  ed  e'  volto  ad  assicurare
    l'equilibrio  delle  diverse  esigenze  connesse  alla ricerca e alla
    rappresentazione  di  fatti  storici  con  i  diritti  e  le liberta'
    fondamentali  delle  persone  interessate  (art. 1, legge 31 dicembre
    1996, n. 675).
        6)  Il  presente  codice, sulla base delle prescrizioni di legge,
    individua  in  particolare:  a) alcune regole di correttezza e di non
    discriminazione  nei  confronti degli utenti da osservare anche nella
    comunicazione  e  diffusione  dei  dati,  armonizzate  con quelle che
    riguardano il diritto di cronaca e la manifestazione del pensiero; b)
    particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione
    di  documenti  concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute,
    la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare; c) modalita'
    di  applicazione  agli  archivi  privati  della disciplina dettata in
    materia  di  trattamento dei dati per scopi storici (art. 7, comma 5,
    decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281).
        7)   La   sottoscrizione   del   presente  codice  e'  effettuata
    ispirandosi,  oltre  agli  articoli 21  e 33 della Costituzione della
    Repubblica italiana, alle pertinenti fonti e documenti internazionali
    in materia di ricerca storica e di archivi e in particolare:
          a) agli  articoli 8  e  10  della  Convenzione  europea  per la
    salvaguardia  dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del
    1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;
          b) alla  raccomandazione  N. R (2000) 13 del 13 luglio 2000 del
    Consiglio d'Europa;
          c) agli  articoli 1,  7,  8,  11  e  13 della Carta dei diritti
    fondamentali dell'Unione europea;
          d) ai  principi direttivi per una legge sugli archivi storici e
    gli  archivi correnti, individuati dal Consiglio internazionale degli
    archivi  al  congresso di Ottawa nel 1996, e al codice internazionale
    di    deontologia    degli   archivisti   approvato   nel   congresso
    internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino nel 1996.
                                   Capo I
                              PRINCIPI GENERALI
                                   Art. 1.
                     Finalita' e ambito di applicazione
        1.  Le  presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione
    di  dati di carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera
    ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonche'
    nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti,
    delle   liberta'   fondamentali   e   della  dignita'  delle  persone
    interessate,  in  particolare  del  diritto  alla  riservatezza e del
    diritto all'identita' personale.
        2.  Il  presente  codice  detta disposizioni per i trattamenti di
    dati personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti
    conservati  presso  archivi  delle  pubbliche  amministrazioni,  enti
    pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico.
    Il codice si applica, senza necessita' di sottoscrizione, all'insieme
    dei  trattamenti  di  dati personali comunque effettuati dagli utenti
    per scopi storici.
        3.   Il   presente   codice  reca,  altresi',  principi-guida  di
    comportamento  dei  soggetti  che  trattano  per  scopi  storici dati
    personali  conservati  presso  archivi  pubblici  e  archivi  privati
    dichiarati di notevole interesse storico, e in particolare:
          a) nei   riguardi   degli   archivisti,   individua  regole  di
    correttezza  e  di  non  discriminazione  nei confronti degli utenti,
    indipendentemente dalla loro nazionalita', categoria di appartenenza,
    livello di istruzione;
          b) nei   confronti  degli  utenti,  individua  cautele  per  la
    raccolta,  l'utilizzazione  e  la  diffusione  dei dati contenuti nei
    documenti.
        4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione
    da  parte  di  proprietari, possessori e detentori di archivi privati
    non  dichiarati  di notevole interesse storico o di singoli documenti
    di  interesse  storico, i quali manifestano l'intenzione di applicare
    il presente codice nella misura per essi compatibile.
                                   Art. 2.
                                 Definizioni
        1.  Nell'applicazione  del  presente  codice si tiene conto delle
    definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in materia
    di   trattamento   dei   dati  personali  e,  in  particolare,  delle
    disposizioni  citate  nel  preambolo.  Ai  medesimi  fini si intende,
    altresi':
          a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente
    o  associazione,  abbia  responsabilita'  di  controllare, acquisire,
    trattare,  conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti
    o   di  deposito  della  pubblica  amministrazione,  archivi  privati
    dichiarati di notevole interesse storico, nonche' gli archivi privati
    di cui al precedente art. 1, comma 4;
          b) per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi
    storici  a  documenti  contenenti dati personali, anche per finalita'
    giornalistiche  o  di  pubblicazione occasionale di articoli, saggi e
    altre manifestazioni del pensiero;
          c) per  "documento",  qualunque  testimonianza scritta, orale o
    conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.
                                   Capo II
                    REGOLE DI CONDOTTA PER GLI ARCHIVISTI
                     E LICEITA' DEI RELATIVI TRATTAMENTI
                                   Art. 3.
                         Regole generali di condotta
        1.  Nel  trattare i dati di carattere personale e i documenti che
    li  contengono,  gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i
    regolamenti, le modalita' piu' opportune per favorire il rispetto dei
    diritti,  delle  liberta' fondamentali e della dignita' delle persone
    alle quali si riferiscono i dati trattati.
        2.  Gli  archivisti  di enti o istituzioni pubbliche si adoperano
    per  il  pieno  rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in
    contatto   per   ragioni   del  proprio  ufficio  o  servizio,  delle
    disposizioni  di legge e di regolamento in materia archivistica e, in
    particolare,  di  quanto  previsto  negli  articoli 21  e  21-bis del
    decreto  del  Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
    come  modificati  dal  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 281,
    dall'art.  7  del  medesimo  decreto legislativo n. 281, e successive
    modificazioni ed integrazioni.
        3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni
    archivistiche,  nel trattare dati di carattere personale si attengono
    ai doveri di lealta', correttezza, imparzialita', onesta' e diligenza
    propri  dell'esercizio  della professione e della qualifica o livello
    ricoperti.  Essi  conformano  il  proprio  operato  al  principio  di
    trasparenza della attivita' amministrativa.
        4.  I  dati  personali  trattati per scopi storici possono essere
    ulteriormente  utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di
    principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in
    cui  sono  contenuti  e dal luogo di conservazione, ferme restando le
    cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati o di
    trattamenti.
                                   Art. 4.
                           Conservazione e tutela
        1. Gli archivisti si impegnano a:
          a) favorire   il  recupero,  l'acquisizione  e  la  tutela  dei
    documenti.  A  tal  fine,  operano  in  conformita' con i principi, i
    criteri  metodologici  e  le  pratiche della professione generalmente
    condivisi  ed  accettati, curando anche l'aggiornamento sistematico e
    continuo   delle   proprie   conoscenze  storiche,  amministrative  e
    tecnologiche;
          b) tutelare  l'integrita'  degli  archivi  e l'autenticita' dei
    documenti,  anche  elettronici  e  multimediali, di cui promuovono la
    conservazione  permanente,  in particolare di quelli esposti a rischi
    di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati;
          c) salvaguardare   la   conformita'   delle   riproduzioni  dei
    documenti agli originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare,
    dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;
          d) assicurare  il  rispetto  delle misure di sicurezza previste
    dall'art.  15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e dal decreto del
    Presidente  della  Repubblica  28 luglio  1999,  n. 318, e successive
    integrazioni  e  modificazioni, sviluppando misure idonee a prevenire
    l'eventuale  distruzione,  dispersione  o  accesso non autorizzato ai
    documenti,  e adottando, in presenza di specifici rischi, particolari
    cautele  quali  la  consultazione  in  copia di alcuni documenti e la
    conservazione degli originali in cassaforte o armadi blindati.
                                   Art. 5.
                          Comunicazione e fruizione
        1.   Gli   archivi  sono  organizzati  secondo  criteri  tali  da
    assicurare il principio della libera fruibilita' delle fonti.
        2.  L'archivista  promuove  il piu' largo accesso agli archivi e,
    attenendosi  al quadro della normativa vigente, favorisce l'attivita'
    di ricerca e di informazione nonche' il reperimento delle fonti.
        3.  L'archivista  informa  il  ricercatore sui documenti estratti
    temporaneamente da un fascicolo perche' esclusi dalla consultazione.
        4.  In  caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un
    archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per
    costituire  banche  dati  di intere serie archivistiche, la struttura
    interessata  sottoscrive  una  apposita convenzione per concordare le
    modalita' di fruizione e le forme di tutela dei soggetti interessati,
    attenendosi  alle disposizioni della legge, in particolare per quanto
    riguarda   il  rapporto  tra  il  titolare,  il  responsabile  e  gli
    incaricati del trattamento, nonche' i rapporti con i soggetti esterni
    interessati ad accedere ai dati.
                                   Art. 6.
                           Impegno di riservatezza
        1. Gli archivisti si impegnano a:
          a) non  fare  alcun uso delle informazioni non disponibili agli
    utenti  o  non  rese  pubbliche,  ottenute  in  ragione della propria
    attivita'  anche  in  via  confidenziale,  per proprie ricerche o per
    realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui l'archivista
    svolga  ricerche  per fini personali o comunque estranei alla propria
    attivita' professionale, e' soggetto alle stesse regole e ai medesimi
    limiti previsti per gli utenti;
          b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti
    i dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attivita'.
        2.  L'archivista  osserva  tali  doveri  di riserbo anche dopo la
    cessazione dalla propria attivita'.
                                   Art. 7.
                           Aggiornamento dei dati
        1.   L'archivista   favorisce   l'esercizio   del  diritto  degli
    interessati  all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione dei
    dati,  garantendone la conservazione secondo modalita' che assicurino
    la   distinzione   delle   fonti   originarie   dalla  documentazione
    successivamente acquisita.
        2.   Ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  13  della  legge  n.
    675/1996, in presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso
    ad   un'ampia   serie  di  dati  o  documenti,  l'archivista  pone  a
    disposizione  gli strumenti di ricerca e le fonti pertinenti fornendo
    al richiedente idonee indicazioni per una loro agevole consultazione.
        3.  In  caso  di  esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13,
    comma  3, della legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia interesse
    in  relazione  a  dati  personali  che  riguardano persone decedute e
    documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza dell'interesse e'
    valutata anche in riferimento al tempo trascorso.
                                   Art. 8.
                                 Fonti orali
        1.  In  caso di trattamento di fonti orali, e' necessario che gli
    intervistati  abbiano espresso il proprio consenso in modo esplicito,
    eventualmente  in  forma verbale, anche sulla base di una informativa
    semplificata  che  renda nota almeno l'identita' e l'attivita' svolta
    dall'intervistatore nonche' le finalita' della raccolta dei dati.
        2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all'autore
    dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta comunicazione
    degli scopi perseguiti nell'intervista stessa e del relativo consenso
    manifestato dagli intervistati.
                                  Capo III
               REGOLE DI CONDOTTA PER GLI UTENTI E CONDIZIONI
                  PER LA LICEITA' DEI RELATIVI TRATTAMENTI
                                   Art. 9.
                         Regole generali di condotta
        1.  Nell'accedere  alle  fonti  e  nell'esercitare l'attivita' di
    studio,  ricerca  e  manifestazione  del pensiero, gli utenti, quando
    trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla
    legge  e  dai  regolamenti,  adottano le modalita' piu' opportune per
    favorire il rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della
    dignita' delle persone interessate.
        2.  In  applicazione  del principio di cui al comma 1, gli utenti
    utilizzano   i   documenti   sotto   la   propria  responsabilita'  e
    conformandosi  agli  scopi  perseguiti  e  delineati  nel progetto di
    ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilita'
    di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281.
                                  Art. 10.
                        Accesso agli archivi pubblici
        1.  L'accesso  agli  archivi pubblici e' libero. Tutti gli utenti
    hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.
        2.  Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di
    carattere  riservato  relativi  alla politica interna ed estera dello
    Stato  che  divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e
    quelli  contenenti i dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge n.
    675/1996,  che  divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo
    la  loro data. Il termine e' di settanta anni se i dati sono idonei a
    rivelare  lo  stato  di  salute  o  la  vita sessuale oppure rapporti
    riservati di tipo familiare.
        3.  L'autorizzazione  alla  consultazione dei documenti di cui al
    comma  2  puo' essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal
    Ministro  dell'interno,  previo parere del direttore dell'Archivio di
    Stato  o  del  sovrintendente  archivistico  competenti  e  udita  la
    commissione per le questioni inerenti alla consultabilita' degli atti
    di  archivio  riservati  istituita  presso il Ministero dell'interno,
    secondo  la  procedura  dettata  dagli  articoli 8  e  9  del decreto
    legislativo n. 281/1999.
        4.  In  caso  di  richiesta  di  autorizzazione  a  consultare  i
    documenti  di  cui  al  comma  2  prima  della  scadenza dei termini,
    l'utente  presenta  all'ente  che  li conserva un progetto di ricerca
    che,   in   relazione  alle  fonti  riservate  per  le  quali  chiede
    l'autorizzazione,  illustri le finalita' della ricerca e le modalita'
    di diffusione dei dati. Il richiedente ha facolta' di presentare ogni
    altra documentazione utile.
        5.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  3 alla consultazione e'
    rilasciata  a  parita'  di  condizioni  ad ogni altro richiedente. La
    valutazione  della  parita'  di  condizioni  avviene  sulla  base del
    progetto di ricerca di cui al comma 4.
        6.  L'autorizzazione  alla consultazione dei documenti, di cui al
    comma  3,  prima  dello  scadere  dei termini, puo' contenere cautele
    volte  a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i diritti,
    le liberta' e la dignita' delle persone interessate.
        7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi
    della ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non diffondere
    i  nomi  delle  persone,  nell'uso delle sole iniziali dei nominativi
    degli interessati, nell'oscuramento dei nomi in una banca dati, nella
    sottrazione  temporanea  di  singoli  documenti  dai  fascicoli o nel
    divieto  di  riproduzione  dei  documenti.  Particolare attenzione e'
    prestata  al  principio della pertinenza e all'indicazione di fatti o
    circostanze   che   possono   rendere  facilmente  individuabili  gli
    interessati.
        8.  L'autorizzazione di cui al comma 3 e' personale e il titolare
    dell'autorizzazione   non   puo'   delegare   altri   al  conseguente
    trattamento  dei  dati.  I  documenti  mantengono  il  loro carattere
    riservato  e  non  possono  essere  ulteriormente utilizzati da altri
    soggetti senza la relativa autorizzazione.
                                  Art. 11.
                                 Diffusione
        1.  L'interpretazione  dell'utente, nel rispetto del diritto alla
    riservatezza,  del  diritto  all'identita' personale e della dignita'
    degli  interessati, rientra nella sfera della liberta' di parola e di
    manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.
        2.  Nel  far  riferimento  allo  stato  di  salute  delle persone
    l'utente  si  astiene  dal  pubblicare  dati  analitici  di interesse
    strettamente  clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad
    una determinata persona identificata o identificabile.
        3.  La  sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato
    funzioni  pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie
    o  i  dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita
    pubblica.
        4.  In  applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del
    decreto legislativo n. 281/1999, al momento della diffusione dei dati
    il principio della pertinenza e' valutato dall'utente con particolare
    riguardo  ai singoli dati personali contenuti nei documenti, anziche'
    ai  documenti  nel  loro  complesso.  L'utente puo' diffondere i dati
    personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi
    non ledono la dignita' e la riservatezza delle persone.
        5. L'utente non e' tenuto a fornire l'informativa di cui all'art.
    10,  comma  3,  della  legge  n.  675/1996,  nei  casi  in  cui  tale
    adempimento    comporti    l'impiego    di    mezzi    manifestamente
    sproporzionati.
        6.  L'utente  puo'  utilizzare  i  dati  elaborati o le copie dei
    documenti  contenenti  dati personali, accessibili su autorizzazione,
    solo  ai  fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche
    rispetto ai terzi.
                                  Art. 12.
                           Applicazione del codice
        1.   I   soggetti   pubblici  e  privati,  comprese  le  societa'
    scientifiche  e  le  associazioni  professionali, che siano tenuti ad
    applicare  il  presente codice si impegnano, con i modi e nelle forme
    previste  dai propri ordinamenti, a promuoverne la massima diffusione
    e la conoscenza, nonche' ad assicurarne il rispetto.
        2.  Nel  caso  degli  archivi degli enti pubblici e degli archivi
    privati  dichiarati  di notevole interesse storico, le sovrintendenze
    archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione del codice.
                                  Art. 13.
                     Violazione delle regole di condotta
        1.   Nell'ambito   degli   archivi  pubblici  le  amministrazioni
    competenti applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.
        2.  Le societa' e le associazioni tenute ad applicare il presente
    codice  adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti, le
    opportune  misure  in  caso  di  violazione  del codice stesso, ferme
    restando le sanzioni di legge.
        3.  La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte
    degli  utenti  e'  comunicata  agli organi competenti per il rilascio
    delle  autorizzazioni  a  consultare  documenti  riservati  prima del
    decorso  dei termini di legge, ed e' considerata ai fini del rilascio
    dell'autorizzazione  medesima.  L'amministrazione competente, secondo
    il proprio ordinamento, puo' altresi' escludere temporaneamente dalle
    sale  di studio i soggetti responsabili della violazione delle regole
    del  presente  codice. Gli stessi possono essere esclusi da ulteriori
    autorizzazioni alla consultazione di documenti riservati.
        4.  Oltre  a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato
    cui  sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1 e
    2 possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di condotta
    per  l'eventuale  adozione  dei  provvedimenti  e  delle  sanzioni di
    competenza.
                                  Art. 14.
                              Entrata in vigore
        1.  Il  presente  codice  si applica a decorrere dal quindicesimo
    giorno  successivo  alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana.